IL NOSTRO STATUTO

Approvato con delibera del Congresso Nazionale UCI del 2/3 febbraio 2012

Titolo 1

Costituzione - Sede - Durata - Scopo

Articolo 1 – Costituzione

E' costituita l'Unione Coltivatori Italiani (UCI) Organizzazione sindacale - professionale di coltivatori autonomi e di titolari d’imprese agricole, operanti nel settore della produzione e/o trasformazione dei prodotti e nei servizi. L'Unione Coltivatori Italiani, di seguito abbreviata "UCI" è un ente non commerciale, con sede in Roma, ed opera su tutto il territorio nazionale senza perseguire scopo di lucro.

Essa può aderire ad altri organismi sindacali, nazionali o internazionali, può promuoverli o concorrere alla loro costituzione.

Può inoltre promuovere ed organizzare proprie sedi e rappresentanze all'estero.

 

Articolo 2 – Durata

L'UCI ha durata illimitata e l’eventuale scioglimento è deliberato ai sensi e con le modalità di cui all’art. 59 del presente Statuto.

 

Articolo 3 – Scopi

L'UCI, nel più complessivo quadro degli obiettivi generali di democrazia politica e di sviluppo economico, ha come scopo la tutela degli interessi economici, professionali e sociali dei produttori agricoli.

L'UCI assume la centralità dell'uomo coltivatore e della società rurale di cui intende tutelare valori e forme di vita, valorizzando in particolare le attività economiche produttive e il loro orientamento al mercato.

L'UCI persegue l'obiettivo della piena integrazione del mondo agricolo nella società democratica e la sempre più consapevole e attiva partecipazione della popolazione delle campagne alla gestione dello Stato democratico.

Per il conseguimento delle finalità sociali, l'UCI si propone la trasformazione e l'ammodernamento delle strutture produttive agricole ed il progresso economico sociale del settore mediante:

1. la promozione d’imprese agricole efficienti;

2. l'organizzazione economica dei coltivatori e dei produttori in strutture cooperative, consortili ed associative;

3. la qualificazione imprenditoriale e professionale dei coltivatori;

4. lo sviluppo tecnico ed economico delle aziende agricole;

5. l'inserimento efficace e qualificato dell'agricoltura italiana tra quelle più moderne dell’Unione Europea;

6. la difesa delle condizioni ambientali ed ecologiche per garantire la salute degli operatori agricoli ed assicurare prodotti di qualità a tutela della salute del consumatore.

Per realizzare gli scopi sociali l'UCI svolge attività finalizzate a:

a) promuovere e coordinare le iniziative delle proprie strutture decentrate;

b) partecipare con propri rappresentanti alla stipula di contratti collettivi nazionali di lavoro e rappresentarli negli accordi, patti e contratti professionali;

c) rappresentare i coltivatori e gli imprenditori agricoli e tutti gli addetti in agricoltura nei vari organismi nazionali, regionali, provinciali e locali che operano nel settore;

d) promuovere iniziative volte alla costituzione di cooperative, consorzi ed associazioni di produttori, nel quadro della legislazione regionale, nazionale e comunitaria;

e) promuovere ed organizzare autonomamente e/o in collaborazione con enti pubblici e privati, istituti di ricerca ed istituti universitari, corsi di formazione, di qualificazione e di riqualificazione per coltivatori, dirigenti d’imprese, giovani imprenditori, lavoratori singoli ed associati, utilizzando risorse previste da leggi regionali, nazionali e dell’Unione Europea;

f) promuovere l’Ente di Patronato per l'assistenza sociale e previdenziale;

g) promuovere ed organizzare servizi di consulenza e di assistenza in campo tecnico, amministrativo, legale, tributario e nei rapporti finanziari e commerciali;

h) promuovere enti e servizi di utilità generale quali l'agenzia del lavoro, fondo pensione integrativa, società di servizi anche in collaborazione con altri soggetti sindacali e non;

i) sviluppare una politica di sostegno degli anziani;

j) favorire ed organizzare il volontariato sociale per meglio perseguire gli scopi dell'associazione;

k) promuovere associazioni di produttori nei vari comparti produttivi;

l) coordinare le iniziative e le attività delle strutture collaterali e/o aderenti;

m) svolgere attività di studio e di progettazione. 

Titolo 2

Soci

Articolo 4 - Soci

Possono essere soci ordinari dell'Unione Coltivatori Italiani:

a) tutti i coltivatori ed i titolari di imprese agricole;

b) i piccoli coltivatori che dedicano, per la coltivazione del proprio fondo, un numero di giornate inferiore a 104 e che prestino opera retribuita alle dipendenze di terzi;

c) i compartecipanti familiari e piccoli coloni;

d) i tecnici, gli studiosi e gli esperti del settore agricolo;

e) previa accettazione, le organizzazioni economiche di produttori e coltivatori, le cooperative e consorzi, le associazioni e gli organismi rappresentativi degli interessi economici e sociali degli operatori agricoli, le cui finalità non contrastano con quelle dell'UCI;

f) i lavoratori autonomi, professionisti e/o tecnici, studiosi ed esperti che operano in ambiti attinenti al settore agricolo o in organismi o enti a esso collegati nonché la piccola e media imprenditoria diffusa erogatrice di servizi del mondo agricolo;
Possono essere inoltre organizzate le professioni emergenti legate al mondo agricolo, o ad attività destinate alla famiglia del produttore agricolo, e in particolare associazioni di professioni emergenti quali: operatori finanziari e assicurativi, servizi a domicilio, casalinghe, operatori del lavoro a distanza, professioni minori che appartengono alla tradizione dell'artigianato e del commercio con presenza prevalente in ambiente rurale.

Possono essere organizzati infine gli operatori della pesca e del settore ittico in genere.

Possono essere soci sostenitori dell’UCI tutti i cittadini, di qualsiasi nazionalità, sesso, religione ed estrazione sociale che -pur non partecipando direttamente alla vita istituzionale- dell’UCI ne condividono gli obiettivi e le azioni sindacali sia a livello periferico sia nazionale.

 

Articolo 5 - Ammissione dei soci

Le persone fisiche aventi i requisiti di cui al precedente articolo devono presentare apposita richiesta di ammissione, in cui siano evidenziati i propri requisiti professionali.

Le organizzazioni economiche e gli organismi di cui alle lett. d-e-f del precedente art. 4 alla domanda di ammissione devono allegare copia dell'Atto Costituivo e dello Statuto nonché l'atto deliberativo della richiesta di ammissione.

La domanda di adesione deve prevedere l'impegno ad accettare quanto disposto dal presente Statuto.

Le domande di adesione vanno presentate alle sedi UCI territorialmente competenti.

La decisione di ammissione per le persone fisiche spetta alla sede UCI Provinciale competente territorialmente. L'ammissione di organismi e associazioni di livello provinciale, regionale e nazionale va ratificata dall’Esecutivo nazionale, previa delibera del Consiglio di Presidenza Nazionale.

 

Articolo 6 - Diritti dei Soci

I soci ordinari dell’UCI e delle strutture ad essa aderenti nonché gli organi dirigenti hanno diritto di concorrere alla formazione delle decisioni del Sindacato e di manifestare liberamente il proprio pensiero ed il proprio diritto di critica con la parola nell’ambito degli organismi statutari. I soci dell’UCI hanno diritto alla tutela completa dei propri diritti e degli interessi economici, morali, sociali e professionali anche usufruendo di tutti i servizi organizzati dall’UCI e dalle strutture ad essa collegate.

L’UCI si obbliga a garantire al socio iscritto il diritto di partecipazione alla vita dell’Organizzazione anche attraverso l’informazione sull’attività svolta.

I soci sostenitori dell’UCI hanno diritto di concorrere alla formazione delle attività e delle decisioni della Consulta Sociale prevista dall’art.21 in seno alla quale danno impulso alle iniziative di competenza della stessa.

 

Articolo 7 - Doveri dei Soci
I soci dell’UCI partecipano all’attività di organizzazione, alla vita democratica e contribuiscono al finanziamento della stessa con le quote associative, attenendosi alle norme dello Statuto e alle disposizioni deliberate dagli Organi.

I soci devono comportarsi in modo leale nei confronti degli altri soci e dell’Organizzazione tutta rispettandone i valori, gli interessi e le prerogative statutarie, in ossequio anche a quanto previsto dai principi contenuti nel Codice Etico (all.1).

Nell’eventualità di qualsiasi controversia è posto l’obbligo alla parte istante di attivare preventivamente le procedure di cui al successivo art. 20. Resta inteso che, decorso infruttuosamente il termine di giorni 90 senza che il Collegio dei Probiviri abbia provveduto, la parte istante sarà libera di procedere davanti all’autorità competente.

 

Articolo 8 - Sospensione/Cessazione/Radiazione/Decadenza dei Soci

Cessa di far parte dell'UCI il socio che abbia presentato domanda di dimissioni.

Cessa di essere socio chi non osserva l'obbligo di rinnovare la tessera annuale o è moroso nel pagamento. L’Organo competente a deliberare, in ambito provinciale, il provvedimento disciplinare è lo stesso che ha deliberato l’ammissione a socio.

Al socio che risulta responsabile di atti che determinano un danno all’immagine ed anche all’organizzazione dell’UCI possono essere comminati il richiamo, la sospensione e nei casi più gravi, la decadenza.

Per tutti i dirigenti e/o soci che arrechino danno materiale o morale all'UCI e alle strutture collaterali l’Organo competente a deliberare il provvedimento, quando ne ravvisi la necessita e/o l’urgenza, è il Consiglio di Presidenza Nazionale, che lo sottoporrà a ratifica nella prima riunione utile del Comitato Esecutivo Nazionale.

Contro la decisione di sospensione o i provvedimenti disciplinari può essere proposto, entro 30 gg. successivi alla comunicazione, ricorso al Collegio Nazionale dei Probiviri. In ogni caso il ricorso non sospende l’efficacia del provvedimento di sospensione.

 

Articolo 9 – Votazioni

Le votazioni che riguardano organismi e persone avvengono a maggioranza. Prevalgono le liste o i singoli che hanno riportato il maggior numero di voti. Le votazioni saranno a scrutinio segreto per le persone, qualora siano richieste dal 50% più uno dei presenti aventi diritto al voto, per voto palese negli altri casi.

 

Articolo 10 - Democrazia Sindacale

La vita democratica dell’UCI si basa sui seguenti principi:

1. la garanzia della massima partecipazione personale di ogni socio e/o iscritto in modo egualitario a tutti gli altri soci;
2. l’uso di regole certe per la formazione delle decisioni dell’UCI ai vari livelli;
3. la periodicità delle riunioni assembleari dei soci e degli Organi delle strutture;
4. il diritto di dissenso, la tutela delle minoranze, la salvaguardia della pari dignità delle opinioni a confronto prima delle decisioni e in occasione del Congresso;
5. lo svolgimento dei Congressi ogni quattro anni, salvo decisioni degli organismi dirigenti che ne prevedano l’anticipazione o la posticipazione entro sei mesi.
6. la selezione dei quadri dirigenti sulla base dei principi contenuti nel Codice del Buon Dirigente (all. 2). 

Titolo 3

Organi

Articolo 11 - Organi Nazionali dell'UCI

Gli Organi Nazionali dell'UCI sono:

1) il Congresso Nazionale;

2) il Presidente Nazionale;

3) il Consiglio Nazionale;

4) il Comitato Esecutivo;

5) il Consiglio di Presidenza;

6) il Collegio dei Revisori dei Conti;

7) il Collegio dei Probiviri;

8) la Consulta Sociale;

9) la Consulta Economica.

 

Articolo 12 - Il Congresso Nazionale

Il Congresso Nazionale é il massimo organo deliberante dell'UCI.

È costituito dai delegati nominati dai Congressi Provinciali, in conformità a norme emanate dal Consiglio Nazionale in sede di convocazione del Congresso.

Il regolamento congressuale definisce i criteri di elezione dei delegati e deve comunque assicurare la democrazia delle procedure.

Il Congresso Nazionale si svolge in via ordinaria ogni quattro anni, in via straordinaria quando ne facciano richiesta i 2/3 dei membri in carica del Consiglio Nazionale. La richiesta deve contenere l'O.d.G. della discussione.

Il Congresso é convocato per:

a) determinare gli orientamenti generali dell’attività dell'UCI;

b) apportare eventuali modifiche allo Statuto;

c) eleggere i componenti del Consiglio Nazionale;

d) eleggere i componenti del Collegio Nazionale dei Probiviri;

e) deliberare a maggioranza dei 2/3 e su proposta motivata lo scioglimento dell'UCI.

 

Le deliberazioni del Congresso sono assunte a maggioranza.

Articolo 13 - Il Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale é il massimo organo deliberante tra un Congresso e l'altro. 7 Dirige l'attività dell'Unione sulla base degli orientamenti generali formulati dal Congresso Nazionale, attua i deliberati congressuali e definisce gli indirizzi di massima dell'attività sindacale ed organizzativa dell'UCI.

Il Consiglio Nazionale é composto da un minimo di 21 membri ad un massimo di 35 membri.

Esso è convocato almeno una volta l'anno e, in via straordinaria, quando ne facciano richiesta almeno i 2/3 dei membri in carica o il Presidente, qualora ne ravvisi la necessità. La richiesta deve contenere l'O.d.G. dei lavori.

Il Consiglio Nazionale ha il compito di attuare le deleghe affidategli dal Congresso Nazionale e di eleggere nel proprio seno:

- il Comitato Esecutivo;

- il Presidente;

- uno o più Vice Presidenti;

- l’Amministratore;

 

Il Consiglio Nazionale inoltre:

- elegge i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;

- convoca il Congresso Nazionale in sessione ordinaria o straordinaria;

- approva le norme per lo svolgimento dei Congressi provinciali dell’UCI;

- emana il regolamento di attuazione dello Statuto;

- propone le modifiche allo Statuto;

- delibera sulla cooptazione dei suoi componenti;

- approva il rendiconto consuntivo e la relazione finanziaria annuale dell’UCI.

 

Le riunioni del Consiglio Nazionale e degli altri organismi previsti dal presente Statuto sono valide quando sono presenti almeno la metà più uno dei suoi componenti in carica, in prima convocazione, e qualunque sia il numero in seconda convocazione.

Sono fatti salvi i casi di elezione di organi statutari propri o di organismi collaterali per i quali necessita la presenza di almeno il 50% più uno dei componenti.

In caso di decesso, di dimissioni o di decadenza di un membro eletto, esso é sostituito per cooptazione dallo stesso Consiglio Nazionale, con le modalità e nei limiti previsti dall’art. 24.

Le decisioni del Consiglio Nazionale sono assunte a maggioranza semplice dei presenti.

Le deliberazioni possono essere adottate con voto palese o segreto ai sensi del precedente art. 9. Le riunioni del Consiglio Nazionale sono presiedute dal Presidente. In caso di contrasto fra organismi decide inappellabilmente il Consiglio Nazionale.

Articolo 14 - Comitato Esecutivo Nazionale

Il Comitato Esecutivo Nazionale é l'organo che dà attuazione agli indirizzi politici e organizzativi decisi dal Consiglio Nazionale.

Il Comitato Esecutivo Nazionale é composto da un minimo di 7 ad un massimo di 11 membri. In particolare é di sua competenza:

- coordinare l'attività dell'UCl:

- attuare i deliberati del Consiglio Nazionale;

- eleggere nel suo seno il Consiglio di Presidenza;
- nominare i Consigli di Amministrazione o gli organi esecutivi di Enti o Associazioni collaterali e i rispettivi Collegi dei Sindaci Revisori;

- ratificare la nomina dei Coordinatori territoriali, deliberata dal Consiglio di Presidenza Nazionale;

- approvare i regolamenti relativi all’organizzazione amministrativa e finanziaria dell'Unione;

- approvare preventivamente gli statuti degli enti collaterali e deliberare l’adeguamento di quelli vigenti, qualora ricorrano fondati motivi;

- approvare la struttura burocratica dell'Unione;

- deliberare sull’eventuale adesione dell'UCI a organismi nazionali ed internazionali;

- ratificare l’adesione e/o costituzione delle sedi provinciali e zonali UCI deliberate dal Consiglio di Presidenza Nazionale;

- ratificare i provvedimenti disciplinari deliberati dal Consiglio di Presidenza Nazionale;

- deliberare e ratificare la costituzione da parte dell'UCI di organismi economici nonché la sua partecipazione e le modalità ad iniziative di natura economica, finanziaria, fidejussoria, ecc;

- delegare al Presidente Nazionale la facoltà di effettuare e sottoscrivere operazioni immobiliari, fidejussorie e finanziarie nell'interesse dell'organizzazione.

 

Articolo 15 - Consiglio di Presidenza

Il Consiglio di Presidenza é composto da 3 o 5 membri. Sono membri di diritto il Presidente ed il Vice Presidente o i Vice Presidenti di cui uno Amministratore.

Il Consiglio di Presidenza attua i compiti e le deleghe ad esso affidate dallo Statuto e dal Comitato Esecutivo Nazionale.

Il Consiglio di Presidenza delibera l’adesione e/o costituzione delle sedi regionali provinciali e zonali dell’UCI.

Convoca e redige l’ordine del giorno del Consiglio Nazionale e del Comitato Esecutivo.

Il Consiglio di Presidenza, al fine di garantire il regolare funzionamento delle strutture collaterali, nel caso di mancata elezione degli organi esecutivi entro i termini di scadenza del mandato, delibera la proroga del mandato fino alla prima riunione dell’Esecutivo Nazionale.

Il Consiglio di Presidenza al fine di assicurare la funzionalità dell’Unione in caso di eccezionalità e straordinarietà, assumendo i poteri del Comitato Esecutivo Nazionale, potrà deliberare su argomenti o atti di particolare rilevanza che rivestono carattere di urgenza e che saranno sottoposti a ratifica nella prima riunione utile del Comitato Esecutivo Nazionale.

Il Consiglio di Presidenza, al fine di garantire il regolare funzionamento degli organi territoriali, provvede alla nomina, in via provvisoria, di Coordinatori in attesa di elezione degli organi e, nel caso ne ravvisi la necessità, può revocare gli stessi.

La revoca e la nomina di un sostituto può essere effettuata anche nel caso in cui si evinca con chiarezza, dall’esame della situazione economica e gestionale della struttura interessata, un rischio imminente di pregiudizio all’esistenza stessa della sede.  

 

Il Consiglio di Presidenza assume tutti i provvedimenti disciplinari previsti dall’art. 8 dello Statuto con esecutività immediata e con impegno di successiva ratifica da parte del Comitato Esecutivo Nazionale.

Qualora il provvedimento di revoca interessi la sede diretta da un dirigente impegnato negli organi superiori e si accerti la personale responsabilità dello stesso, tale dirigente decade automaticamente da tutte le cariche ricoperte nell’UCI e/o nelle strutture collaterali.

 

Articolo 16 - Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'UCI nei confronti di terzi, della pubblica amministrazione e dei privati.

Il Presidente é il titolare dei poteri di firma degli atti ufficiali dell'UCI.

Egli convoca e presiede il Consiglio di Presidenza, il Comitato Esecutivo Nazionale ed il Consiglio Nazionale, coordinandone i lavori.

Il Presidente dell'UCI é membro di diritto del Consiglio di Amministrazione e degli organi esecutivi degli Enti e degli Organismi collaterali.

Il Presidente attua i deliberati del Comitato Esecutivo, del Consiglio di Presidenza e sovrintende al buon funzionamento dell'Unione e degli Organismi collaterali che riunisce periodicamente.

Adotta, inoltre, ogni iniziativa necessaria a dare operativa esecuzione alle decisioni degli organi deliberanti.

 

Articolo 17 - I Vice Presidenti

Il Vice Presidente Unico o quello anziano per età sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

 

Articolo 18 - L'Amministratore

L'Amministratore è eletto dal Consiglio Nazionale dell'UCI fra i suoi componenti. Ha il compito di:

a) sovrintendere alla stesura del rendiconto annuale delle entrate e delle uscite e il preventivo di spesa da sottoporre all'esame del Consiglio di Presidenza Nazionale;

b) relazionare sull’attività amministrativa dell'Unione;

c) predisporre i mandati di pagamento, verificata la legittimità e la congruità della spesa, e sottoporli alla firma congiunta del Presidente Nazionale;

d) attendere alla gestione amministrativa dell'UCI.

 

Articolo 19 - Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti é l'organo di controllo dell'UCI.

Il Collegio dei Revisori dei Conti é formato da tre membri effettivi e due supplenti, di cui almeno uno iscritto all'Albo. Il Collegio dei Revisori deve essere composto da persone non facenti parte delle strutture UCI e/o di Enti o Organismi collaterali, né in qualità di dipendenti o collaboratori né in qualità di dirigenti, ed è nominato dal Consiglio Nazionale.

Il Presidente è eletto dai membri effettivi e deve essere iscritto all’Albo.
Il Collegio dei Revisori dei Conti accerta la regolarità dell'amministrazione dell'UCI e la consistenza della cassa almeno ogni sei mesi.

Il revisore che non assiste senza giustificato motivo alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze consecutive del collegio dei revisori decade dalla carica.

Delle riunioni del Collegio dei Revisori si deve redigere processo verbale che, sottoscritto dagli intervenuti, è trascritto nell'apposito libro.

Le deliberazioni del collegio sono prese a maggioranza assoluta. Il Revisore dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale il motivo del proprio dissenso.

Il Collegio riferisce annualmente quanto accertato, con relazione firmata, al Comitato Esecutivo e al Consiglio Nazionale.

Il Collegio dei Revisori dei Conti presenta relazione quadriennale al Congresso Nazionale. I Revisori effettivi partecipano ai lavori del Consiglio Nazionale.

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha una durata uguale a quella del Consiglio Nazionale.

 

Articolo 20 - Il Collegio dei Probiviri (Clausola Compromissoria)

Il Collegio dei Probiviri é l'organo di garanzia statutaria e di giurisdizione interna dell’UCI e degli Organismi Collaterali. Al Collegio dei Probiviri può ricorrere il socio destinatario di un provvedimento statutario per far valere ogni suo diritto o comunque in ogni ipotesi di contrasto con l’UCI e le strutture collaterali o con altri associati.

Decide in seconda istanza sui provvedimenti disciplinari.

Il Collegio dei Probiviri é composto da tre membri effettivi, di cui almeno uno esperto in materie giuridiche, e da due supplenti.

Il Collegio giudica come amichevole compositore, senza alcuna formalità di procedura e quindi secondo equità, sulle tutte controversie insorte relativamente alle materie previste dallo Statuto. La decisione del Collegio dei Probiviri è inappellabile.

Il Collegio dei Probiviri ha una durata uguale a quella del Consiglio Nazionale. Ad ogni elezione del Consiglio Nazionale, il Congresso procede alla elezione del Collegio dei Probiviri.

 

Articolo 21 – La Consulta Sociale

Ai fini di rappresentare gli interessi e le aspirazioni dei soci sostenitori e favorirne il rapporto con l’UCI viene istituita la Consulta Sociale, quale organo consultivo dell’organizzazione sindacale.

Spettano alla Consulta Sociale i seguenti compiti e funzioni:

1) formulare proposte di programma, progetti e quant’altro si ritenga utile in materia di politica sociale;

2) esprimere parere sugli argomenti legati ad attività programmatiche o progettuali che le vengano sottoposti al Presidente o suo delegato. In questo caso il parere va reso entro il termine richiesto;

3) promuovere tutte le iniziative volte a favorire la conoscenza della realtà territoriale e l’attività di coordinamento tra le libere forme associative;

4) promuovere il confronto e la collaborazione tra associazioni, enti ed organizzazioni;

5) mantenere vivo il dialogo e il confronto costante con le istituzioni;

6) valorizzare i programmi e le iniziative dirette a favorire il dialogo ed il confronto tra le culture, le generazioni e le componenti sociali;

7) curare ad interessarsi alle problematiche legate al disagio sociale ed all’immigrazione.

 

La Consulta è costituita da un Presidente, un Vice Presidente e da un numero di minimo di 7 e massimo 11 componenti, nominati dal Comitato Esecutivo Nazionale.

Il Comitato Esecutivo Nazionale redige ed approva il regolamento di funzionamento della Consulta Sociale.

 

Articolo 22 – La Consulta Economica

Al fine di promuovere iniziative di politica economica in materia agroalimentare viene istituita la Consulta Economica, quale organo consultivo dell’organizzazione sindacale.

Spettano alla Consulta Economica i seguenti compiti e funzioni:

1) formulare proposte di programma, progetti e quant’altro si ritenga utile in materia di politica economica;

2) promuovere e coordinare l’attività nelle filiere produttive nell’agricoltura e di tutti i soggetti che svolgono funzioni specifiche all’interno delle stesse;

3) promuovere e coordinare organizzazioni, unioni e associazioni di prodotto;

4) promuovere e coordinare iniziative volte alla diffusione all’estero di prodotti agroalimentari italiani nel mondo;

5) promuovere e coordinare studi ed iniziative volti a valorizzare e riequilibrare il rapporto tra il prodotto agroalimentare ed il mercato nazionale ed internazionale.

 

La Consulta è costituita da un Presidente, un Vice Presidente nominati dal Comitato Esecutivo Nazionale nonché da massimo 2 rappresentanti di ciascuna regione nominati da ciascun Coordinamento Regionale UCI, in relazione alle filiere produttive prevalenti del loro ambito territoriale, a fronte di qualsiasi iniziativa che abbia copertura economica.

Il Comitato Esecutivo Nazionale redige ed approva il regolamento di funzionamento della della Consulta Economica.

 

Articolo 23 – Decadenze

Il componente di un organo statutario che non partecipi per tre volte consecutive alla riunione dell'organo senza darne giustificazione, decade automaticamente dalla carica.

La decadenza è dichiarata dall'organo di appartenenza e deve essere notificata all'interessato.

 

Articolo 24 – Cooptazione

Il Consiglio Nazionale ha facoltà di cooptare al suo interno, con deliberazione assunta dal 50% più uno dei presenti aventi diritto al voto, nuovi membri nel limite massimo del 10% dei componenti dello stesso organo.

 

Articolo 25 – Incompatibilità

Sono incompatibili le funzioni di membro del Collegio dei Revisori dei Conti e dei Probiviri:

- con cariche elettive dello stesso organismo a tutti i livelli;

- con rapporti di lavoro dipendente, o di collaborazione, nello stesso organismo a tutti i livelli.

 

Articolo 26 - Organi di stampa

Il Comitato Esecutivo dell'UCI può deliberare la pubblicazione di organi di informazione dell'Unione Coltivatori Italiani. Gli organi ufficiali di stampa dell’Unione sono “Agricoltura Moderna” ed il portale internet www.uci.it. 

Titolo 4

Altri organismi

Articolo 27 - Organismi collaterali

Sono organismi collaterali dell'UCI:

- il Patronato Ente Nazionale di Assistenza al Cittadino (E.N.A.C.);

- l'Associazione Giovanile "Agricoltura Moderna" (A.G.A.M.);

- l'Associazione Nazionale Addestramento Professionale Industria e Agricoltura (A.N.A.P.I.A.);

- l'Unione Nazionale Ambiente AgriTurismo (U.N.A.A.T.);

- l'Unione Nazionale Pensionati (U.Na.P);

- CAF UCI srl;

- CAA UCI srl;

- la Confederazione Europea dei Piccoli Imprenditori (C.E.P.I.-UCI )

- ITALY CIBUS srl;

- SVILUPPO QUALITÀ srl;

- l’UCI ADVICES BROKER srl;

- l’UCI MEDIAZIONE srl.

 

L'UCI può, inoltre, nel rispetto delle norme del presente Statuto, promuovere la costituzione di altri organismi collaterali.

Gli statuti degli organismi collaterali dell’UCI non devono contenere norme in contrasto con il presente Statuto. Il Comitato Esecutivo Nazionale ha la funzione di vigilanza sugli organismi collaterali e fa obbligo agli stessi di adeguare i propri statuti allo statuto dell’UCI assegnando loro un congruo tempo per la regolarizzazione.

 

Articolo 28 – E.N.A.C.

L’E.N.A.C. è il patronato dell’UCI.

Persegue finalità di tutela e di assistenza nei confronti dei cittadini italiani ed esteri in materia di previdenza, assistenza sociale e sanitaria, lavoro e disoccupazione, tutela della famiglia, dei minori e degli anziani, pari opportunità e fisco; promozione dell’attività di difesa civile e prevenzione dei rischi per garantire la sicurezza sociale e dei lavoratori, attività di servizio ed assistenza tecnica nei confronti di amministrazioni pubbliche, istituzioni, enti pubblici e privati, società e singoli soggetti.

 

Articolo 29 - A.G.A.M.

L'A.G.A.M. é l'Organizzazione Giovanile dell'UCI.

Provvede allo svolgimento di attività idonee a qualificare i giovani ed a creare loro condizioni di lavoro in agricoltura più gratificanti e certe.

 

Articolo 30 - A.N.A.P.I.A.

L'A.N.A.P.I.A. é l'organizzazione di formazione professionale dell'UCI.

Svolge attività di formazione, ricerca e sperimentazione in campo agricolo ed ambientale, nonché nei settori secondario e terziario, in attuazione delle politiche formative deliberate dall’UCI.

 

Articolo 31 - U.N.A.A.T.

L'U.N.A.A.T., Unione Nazionale Ambiente e Agriturismo, é l'organizzazione agrituristica dell'U.C.I.. Provvede a sviluppare l'agriturismo e la valorizzazione ambientale integrata all'attività agricola, secondo le linee generali deliberate dall’UCI Nazionale.

 

Articolo 32 - U.Na.P.

L'U.Na.P. é l'organizzazione dei pensionati dell'U.C.I.

Provvede ad organizzare i pensionati, tutelandone i diritti e realizzando attività di lavoro, ricreative e culturali per gli stessi, di concerto con la politica sociale dell’UCI Nazionale.

 

Articolo 33 - C.A.F. UCI SRL

Il C.A.F. UCI Dipendenti e Pensionati è la Società costituita dall'UCI per l'assistenza fiscale dei lavoratori dipendenti e pensionati.

 

Articolo 34 - C.A.A. UCI SRL

Il C.A.A. UCI è la Società costituita dall'UCI per l'assistenza agricola ai coltivatori e ai produttori agricoli.

 

Articolo 35 – C.E.P.I. UCI

E’ la Confederazioni di Associazioni Sindacali d’Impresa Territoriali e di Categoria promossa dall’UCI che si propone di rappresentare, tutelare e difendere le piccole e medie imprese.

 

Articolo 36 - ITALY CIBUS SRL
ITALY CIBUS è la società costituita dall’UCI per promuovere la tutela, la valorizzazione e la commercializzazione delle produzioni tipiche e dei prodotti agroalimentari di qualità nazionali, sia in Italia che nel mondo.

 

Articolo 37 - SVILUPPO QUALITÀ SRL

SVILUPPO QUALITÀ è la società di servizi promossa dall’UCI per lo svolgimento di attività di assistenza e consulenza in Italia e all’estero dei cittadini italiani e stranieri, immigrati, di imprese e/o loro associazioni e istituzioni.

 

Articolo 38 - UCI ADVICES BROKER SRL

UCI ADVICES BROKER è la società di brokeraggio dell’UCI che si propone di erogare servizi di mediazione creditizia e assicurativa in favore dei propri associati in seno alle proprie sedi territoriali.

 

Articolo 39 - UCI MEDIAZIONE SRL

UCI MEDIAZIONE è la società promossa dall’UCI per la promozione sviluppo e gestione di prestazione di ogni servizio, anche per via telematica, riguardante il ricorso alla negoziazione, alla conciliazione, all’arbitrato ed a tutte le tecniche e procedure di prevenzione e risoluzione delle controversie.

 

Articolo 40 - Organizzazione di settore

L'UCI, oltre a favorire la costituzione e lo sviluppo di cooperative e loro consorzi, promuove e favorisce la costituzione di associazioni di produttori.

L'UCI coordina l'attività degli Enti, delle Associazioni ed eventuali consorzi nel rispetto dell'autonomia dei loro Organi statutari.

 

Articolo 41 – Utilizzo dei loghi

L’impiego di loghi e di qualsiasi altro elemento distintivo dell’UCI e degli Enti Collaterali dovrà avvenire in modo coerente con le attività svolte, con espressa esclusione di utilizzo improprio e comunque estraneo rispetto alle finalità dell’Ente rappresentato da ciascun logo. 

Titolo 5

Strutture e organizzazione territoriale

Articolo 42 - Strutture periferiche

L’Unione Coltivatori Italiani si articolerà attraverso la costituzione di organismi in ambito regionale, provinciale e/o territoriali, in attesa della nomina dei comitati e dell’elezione degli stessi.

Le aree metropolitane sono assimilate ad ambiti regionali di pari livello statutario e sono autonome e distinte sotto il profilo politico, giuridico, amministrativo e contabile. Organi regionali sono il Coordinamento Regionale, il Coordinatore Regionale e il Collegio dei Revisori dei Conti.

Organi provinciali sono il Congresso Provinciale, il Consiglio Provinciale, il Direttivo Provinciale, il Presidente Provinciale e il Collegio dei Revisori dei Conti.

Organi territoriali sono il Congresso Territoriale, il Consiglio Territoriale, il Direttivo Territoriale, il Presidente Zonale e il Collegio dei Revisori dei Conti.

I Consigli Provinciali e/o zonali si compongono, di norma, di un numero variabile da 5 a 9 componenti, designati rispettivamente dal Congresso Provinciale e/o zonale ed eleggono al proprio interno i rispettivi Presidenti.

Il Direttivo è composto da 3 a 5 componenti.

Gli organi provinciali e/o zonali sono rappresentati dai rispettivi Presidenti che detengono la rappresentanza legale.

Tali nomine vanno ratificate dal Consiglio di Presidenza Nazionale, che può revocarle con provvedimento motivato.

I Coordinatori Regionali e i Presidenti provinciali e/o zonali restano in carica fino alla scadenza statutaria; convocano e coordinano rispettivamente i Comitati Regionali, Provinciali e/o Zonali, presiedendo le relative riunioni; curano l’informazione e promuovono nell’ambito territoriale la politica nazionale dell’Unione.

 

Articolo 43 - Autonomia giuridica, amministrativa e patrimoniale

Le strutture dell’Unione ai vari livelli sono Organismi giuridicamente e amministrativamente autonomi e, pertanto, strutture diverse che non rispondono delle obbligazioni assunte da altre strutture o dall’UCI Nazionale e viceversa.

Le associazioni aderenti, le società e gli Enti promossi e/o di emanazione dell’UCI, gli organismi periferici dell’UCI o le persone che rispettivamente li rappresentano, sono responsabili di tutte le obbligazioni da essi a qualsiasi titolo e verso chiunque assunte, con esclusione quindi di qualsiasi responsabilità a carico dell’Unione Coltivatori Italiani Nazionale, né potranno in alcun modo chiedere di essere sollevate dalle stesse per qualsiasi motivo, ed in particolare, per il vincolo associativo all’UCI.

Resta inteso che per tutti i rapporti di natura patrimoniale, intercorrenti con terzi (fornitori, personale, collaborazioni autonome etc., nessuno escluso) è fatto espresso obbligo ai responsabili di detti organismi di esibire copia dello Statuto a detti terzi, che ne devono prendere visione per iscritto.

In difetto di ciò, e ove mai fosse chiamata a rispondere di tali obbligazioni l’UCI Nazionale, quest’ultima potrà rivalersi direttamente nei confronti delle persone fisiche responsabili delle strutture dell’Unione ai vari livelli.

 

Articolo 44 - Organizzazione Provinciale

La Struttura Provinciale e Zonale deve costituirsi autonomamente con la piena ed ampia responsabilità.

L'Unione Provinciale è la struttura a prevalente carattere organizzativo dell'Associazione nel territorio. Essa è autonoma, ad ogni effetto di legge, sotto il profilo giuridico, amministrativo, finanziario e contabile.

Sono Organi dell'U.C.I. Provinciale:

a. il Congresso Provinciale;

b. il Consiglio Provinciale;

c. il Comitato Esecutivo Provinciale;

d. il Presidente Provinciale;

 

Nel caso in cui in una Unione Provinciale ricorrano gravi e provate irregolarità di politiche e gestionali e/o di palesi e gravi violazione allo Statuto, ed in particolare nel caso in cui non si sia provveduto al tesseramento annuale degli associati, il Consiglio di Presidenza Nazionale ha la facoltà di deliberare lo scioglimento dei suoi organi direttivi e/o di nominare un Commissario straordinario, che abbia il compito specifico di indire nuove elezioni degli organi direttivi, senza che ciò costituisca alcuna forma di assunzione di responsabilità da parte dell’UCI Nazionale verso i terzi rispetto ai fatti che hanno causato lo scioglimento. Tale decisione è inappellabile.

 

Articolo 45 - Congresso Provinciale

Il Congresso Provinciale ha luogo in via ordinaria ogni quattro anni; in via straordinaria su richiesta dei 2/3 dei componenti del Consiglio Provinciale o su delibera motivata del Consiglio di Presidenza dell'UCI Nazionale, che in ogni caso deve stabilire le norme di convocazione e le modalità di celebrazione.

Il Congresso Provinciale discute e decide sui problemi agricoli della provincia nel quadro delle linee della politica agricola dell'Unione a livello Nazionale, Regionale e Comunitario.

Il Congresso Provinciale elegge i delegati al Congresso Nazionale sulla base delle norme emanate dal Consiglio Nazionale.

Il Congresso Provinciale, con le modalità deliberate dal Consiglio Nazionale, di cui all'art.13 dello Statuto, elegge il Consiglio Provinciale.

 

Articolo 46 - Consig1io Provinciale

Il Consiglio Provinciale è composto da un minimo di 5 componenti effettivi. Esso si riunisce, in via ordinaria, una volta ogni sei mesi ed in via straordinaria su richiesta della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Il Consiglio Provinciale elegge:

- il Presidente;

- il Vice Presidente;

- il Comitato Esecutivo Provinciale.

 

Entro la fine del mese di marzo di ogni anno approva il rendiconto finanziario, consuntivo e preventivo dell'Unione Provinciale, che dovrà essere inviata entro il mese successivo alla sede nazionale dell’UCI.

L'UCI Provinciale risponde di fronte a terzi ed in giudizio unicamente delle obbligazioni assunte su mandato del Comitato Esecutivo Provinciale.

 

Articolo 47 - Comitato Esecutivo Provinciale

Il Comitato Esecutivo Provinciale è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da tre membri eletti nel proprio seno dal Consiglio Provinciale.

Esso:

- convoca e prepara l'ordine del giorno del Consiglio Provinciale;

- cura l'esecuzione delle norme emanate dall'Esecutivo Nazionale e dal Coordinamento Regionale riguardanti l'organizzazione, il coordinamento ed il funzionamento degli uffici periferici;

- delibera su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'Esecutivo Nazionale e del Coordinamento Regionale riguardanti l'organizzazione provinciale;

- redige, entro il mese di marzo di ogni anno, il rendiconto finanziario consuntivo e preventivo dell'Unione Provinciale e lo sottopone, con la relazione dei Collegio Sindacale, all’approvazione del Consiglio Provinciale dandone comunicazione all’UCI Nazionale. Di ogni riunione deve essere redatto regolare verbale sottoscritto dal Presidente, o da chi ne fa le veci, e dal Segretario che può anche non essere componente del Comitato Esecutivo.

 

Articolo 48 - Il Presidente Provinciale

Il Presidente Provinciale é eletto dal Consiglio Provinciale e l’elezione va ratificata dal Consiglio di Presidenza Nazionale.

Il Presidente:

- ha la rappresentanza legale dell'Unione Provinciale a tutti gli effetti di legge;

- firma gli atti ufficiali;

- convoca e presiede il Consiglio Provinciale e il Comitato Esecutivo;

- può delegare particolari funzioni al Vice Presidente o ad un componente del Comitato Esecutivo;

- può conferire al Vice Presidente la qualifica di vicario, al quale, in caso di impedimento temporaneo, di non oltre due mesi, può delegare per iscritto i suoi poteri;

- promuove la costituzione delle sedi comunali e zonali;

- nomina nell’ambito territoriale di competenza i coordinatori delle sedi di nuova costituzione e revoca quelli delle sedi inadempienti, che violano le disposizioni statutarie;

- convoca e presiedere le assemblee comunali e zonali per l'elezione degli organismi sociali.

 

Articolo 49 - Organizzazione Territoriale

Sono organi della sede di zona:

- l'Assemblea degli iscritti;

- il Comitato Zonale;

- il Presidente.

 

L'assemblea degli iscritti annualmente entro il 30 gennaio:

- elegge il Comitato Zonale e il Presidente;

- approva il rendiconto della sede zonale e lo inoltra all'Unione Provinciale.

 

La sede di zona annualmente riunisce gli iscritti del territorio di appartenenza per il rinnovo delle cariche sociali e per l'approvazione del rendiconto amministrativo dell'attività della sede.

Il Presidente della sede zonale, riconosciuta dall'Unione Provinciale dell'UCI, è il legale rappresentante dell'Unione a tutti gli effetti di legge nel territorio di competenza e risponde degli atti compiuti.

Sono organi della sede comunale:

- l'Assemblea degli iscritti;

- il Comitato Comunale;

- il Presidente.

 

L'assemblea degli iscritti annualmente entro il 30 gennaio:

- elegge il Comitato Comunale e il Presidente;

- approva il rendiconto della sede comunale e lo inoltra all'Unione Provinciale.

 

La sede comunale annualmente riunisce gli iscritti del territorio di appartenenza per il rinnovo delle cariche sociali e per l'approvazione del rendiconto amministrativo dell'attività della sede.

Il Presidente della sede comunale, riconosciuta dall'Unione provinciale dell'UCI, è il legale rappresentante dell'Unione a tutti gli effetti di legge nel territorio di competenza e risponde degli atti compiuti.

 

Articolo 50 - Organizzazione Regionale

L'Unione Regionale è la struttura di direzione politica e organizzativa dell'Associazione nel territorio.

Essa è autonoma, ad ogni effetto di legge, sotto il profilo giuridico, amministrativo, finanziario e contabile.

Sono organi dell'UCI Regionale:

- il Coordinamento Regionale;

- il Coordinatore Regionale;

- il Comitato Esecutivo Regionale;

 

Articolo 51 - Coordinamento Regionale

Il Coordinamento Regionale è composto dai Presidenti Provinciali presenti sul territorio regionale.

Esso si riunisce, in via ordinaria, una volta ogni tre mesi ed in via straordinaria su richiesta di almeno 2/3 dei componenti.

Il Coordinamento Regionale designa il Coordinatore Regionale per la nomina da parte del Consiglio di Presidenza Nazionale ed elegge l’Esecutivo Regionale.

Il Coordinatore nominato dal Consiglio di Presidenza Nazionale, su designazione del Coordinamento Regionale, può avvalersi di un Vice Coordinatore, designato nell’ambito del Comitato Esecutivo Regionale, previa nomina da parte del Consiglio di Presidenza Nazionale.

Il Coordinamento Regionale promuove, attua e coordina ogni attività in favore dei produttori agricoli nell’ambito della politica e delle direttive impartite dagli organi nazionali dell’Unione.

Entro la fine di marzo di ogni anno il coordinamento approva il rendiconto finanziario consuntivo e preventivo dell’Unione Regionale, su proposta del Comitato Esecutivo da inviare al Comitato Esecutivo Nazionale. L’UCI Regionale risponde di fronte a terzi e in giudizio unicamente delle obbligazioni assunte su mandato del Comitato Esecutivo Regionale.

 

Articolo 52 - Comitato Esecutivo Regionale

Il Comitato Esecutivo Regionale è composto dal Coordinatore e da due o quattro membri eletti nel proprio seno dal coordinamento regionale.

Esso:

- convoca e prepara l'ordine del giorno del Coordinamento Regionale;

- cura l'esecuzione delle norme emanate dal Comitato Esecutivo Nazionale riguardanti l'organizzazione, il coordinamento ed il funzionamento degli uffici periferici;

- delibera su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di competenza del Comitato Esecutivo Nazionale e riguardanti l'Organizzazione regionale;

- redige entro il mese di marzo di ogni anno il rendiconto dell'attività amministrativa predisponendo il consuntivo e il preventivo dell'Unione Regionale e lo sottopone all'approvazione del Coordinamento Regionale.

 

Di ogni riunione deve essere redatto regolare verbale sottoscritto dal Coordinatore o da chi ne fa le veci, e dal Segretario, che può anche non essere componente del Comitato Esecutivo.

 

Articolo 53 - Coordinatore Regionale

Il Coordinatore Regionale dell'UCI viene designato dal Coordinamento Regionale con il voto della maggioranza assoluta dei componenti.

Il Coordinatore:

- ha la rappresentanza legale dell'Unione Regionale, a tutti gli effetti di legge;

- firma gli atti ufficiali;

- convoca e presiede il Coordinamento Regionale ed il Comitato Esecutivo;

- può delegare particolari funzioni al Vice Coordinatore o a un componente del Comitato Esecutivo;

- in caso di impedimento può delegare per iscritto i suoi poteri al Vice Coordinatore.

 

Articolo 54 - Provvedimenti disciplinari

Nel caso in cui in una Unione Regionale ricorrano gravi e provate irregolarità di organizzazione nell'amministrazione o palesi e gravi violazioni dello Statuto, il Comitato Esecutivo Nazionale ha facoltà di deliberare lo scioglimento dei suoi organi direttivi e di nominare un Commissario. Tale decisione è inappellabile. Il mandato del Commissario ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato una sola volta. 

Titolo 6

Norme generali

Articolo 55 – Entrate
Costituiscono entrate dell'Unione:

- l'importo delle tessere annuali di iscrizione dovuto dagli Associati;

- i contributi di singoli, enti, organismi pubblici e le sottoscrizioni volontarie;

- le liberalità o donazioni (nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni di legge);

- i diritti ed i proventi derivanti dai servizi resi agli associati comunque inerenti o direttamente connesse alle attività istituzionali. 

Possono altresì costituire entrata dell’organizzazione:

a)   i corrispettivi specifici percepiti da iscritti, associati e partecipanti a fronte di attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali;

b)   i corrispettivi derivanti dall’organizzazione di viaggi, soggiorni turistici, nonché cessione di pubblicazioni riguardanti i contratti collettivi di lavoro e l’assistenza in materia;

c)   eventuali entrate per servizi prestati dall’associazione.

 

Articolo 56 - Esercizio Finanziario
L'Esercizio Finanziario ha inizio il primo di gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
L’UCI è tenuta a redigere e ad approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario che il Comitato Esecutivo presenta al Consiglio Nazionale, per la necessaria approvazione, entro il 30 Aprile dell’anno successivo all’esercizio finanziario di riferimento. Tale rendiconto deve essere accompagnato da una relazione del Collegio dei revisori.
Norme generali
1. In ogni sede UCI, Regionale, Provinciale, di Zona e Comunale, possono essere svolte attività che abbiano pratica attuazione degli scopi istituzionali dell'Associazione nei confronti degli iscritti associati e partecipanti, di altre associazioni che svolgono medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo e statuto o delibera hanno aderito a livello locale o nazionale.
2. In ogni sede UCI organizzata secondo le modalità del presente Statuto è fatto obbligo di redigere ed approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario. Alla riunione devono poter partecipare tutti gli iscritti con le modalità previste per le assemblee, secondo il principio del voto singolo.
3. In ogni sede UCI a qualsiasi livello organizzativo, è garantita l'eleggibilità degli organi amministrativi secondo il principio del voto singolo, di cui all'art. 2532, secondo comma, del Codice Civile nel rispetto della sovranità dell'assemblea dei soci, associati e partecipanti che siano in regola con il pagamento delle quote associative.
4. In ogni sede UCI deve essere data ampia pubblicità alle convocazioni delle assemblee dei soci, alle riunioni degli organi collegiali, alle relative deliberazioni ed ai bilanci o rendiconti. Le Assemblee degli iscritti devono essere convocate con idonea pubblicità.
5. In ogni sede UCI è fatto obbligo agli organi di gestione amministrativa di tenere aggiornato il registro dei soci, il registro delle assemblee e degli organi deliberanti, il registro delle entrate e delle uscite. Tutti i dati contabili devono essere a disposizione degli iscritti.
6. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla Legge.
7. La quota associativa, essendo personale, è intrasmissibile e non rivalutabile.
8. I dirigenti sindacali dell'Associazione rientrano tra i soggetti considerati dal D.Lgs. 504/1996 ed in coerenza con la Legge 300/70.

 

Articolo 57 – Patrimonio

Il Patrimonio dell'UCI è costituito:

- dalle quote sociali e da eventuali contributi volontari dei soci che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell’Unione;

- dai contributi di Enti Pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche;

- da eventuali donazioni, erogazioni, lasciti, da eventuali entrate per servizi prestati dall’Associazione;

- dai beni mobili e d immobili, che per qualunque causa vengano in proprietà dell'Unione.

Il Comitato Esecutivo Nazionale sottopone in visione al Consiglio Nazionale, prima della celebrazione del Congresso Nazionale, l'inventario patrimoniale dell'Unione.

 

Articolo 59 – Scioglimento

L’Unione si estingue secondo le modalità di cui all’art. 27 c.c.:

a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
b) per le altre cause di cui all’art. 27 c.c.;
c) in caso di estinzione l’assemblea delibererà in merito alla devoluzione del patrimonio residuo ad altra associazione con finalità analoga o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della Legge 23/12/1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.
Per lo scioglimento dell’UCI è necessario il voto favorevole di almeno due terzi dei delegati aventi diritto a partecipare al Congresso Nazionale appositamente convocato.

 

Articolo 60 – Modifiche statutarie

Il presente Statuto può essere modificato –di norma- dal Congresso Nazionale dell’Associazione con voto favorevole dei due terzi dei delegati.

Il Congresso Nazionale delega il Consiglio Nazionale ad apportare –a maggioranza dei due terzi– tutte le modifiche allo Statuto ritenute necessarie ed urgenti per la vita e la funzionalità dell’Unione, nonché a procedere, qualora si rendesse necessario, alla nomina di uno dei membri dei collegi di cui al comma 5, art.12 dello Statuto, nel corso del quadriennio.

Tutte le modifiche eventualmente introdotte devono essere sottoposte a ratifica al primo Congresso successivo, ma l’eventuale annullamento di norme introdotte dal Consiglio Nazionale non ha effetto retroattivo.

Le modifiche entrano in vigore dal momento della loro approvazione.

 

Articolo 61 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del codice civile, alle leggi in materia nonché alle Disposizioni organizzative (all. 3). 

Titolo 7

Norma transitoria

Gli organismi collaterali nazionali, regionali e provinciali devono adeguare i propri statuti al presente articolato entro tre mesi dalla sua approvazione. In caso d’inadempienza il Comitato Esecutivo Nazionale potrà deliberare il disconoscimento dell’organismo inadempiente. 

Scarica lo Statuto

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