Il nostro statuto

Approvato con delibera del Congresso Nazionale UCI del 2/3 febbraio 2012.

Titolo 1

Costituzione - Sede - Durata - Scopo

Articolo 1 – Costituzione

È costituita l'Unione Coltivatori Italiani (UCI), organizzazione sindacale-professionale di coltivatori autonomi e di titolari d’imprese agricole, operanti nel settore della produzione e/o trasformazione dei prodotti e nei servizi.

L'UCI è un ente non commerciale, con sede in Roma, opera su tutto il territorio nazionale e non persegue scopo di lucro.

Essa può aderire ad altri organismi sindacali nazionali o internazionali, promuoverli o concorrere alla loro costituzione, oltre a promuovere ed organizzare proprie sedi e rappresentanze all'estero.

Articolo 2 – Durata

L'UCI ha durata illimitata e l’eventuale scioglimento è deliberato ai sensi e con le modalità previste dall’art. 59 del relativo Statuto.

Articolo 3 – Scopi

L'UCI ha come scopo la tutela degli interessi economici, professionali e sociali dei produttori agricoli, nel quadro generale degli obiettivi di democrazia politica e di sviluppo economico.

L’organizzazione assume la centralità dell'uomo coltivatore e della società rurale, valorizzandone i valori, le forme di vita e le attività produttive orientate al mercato.

Per il conseguimento delle finalità sociali, l’UCI promuove il rinnovamento delle strutture produttive agricole e il progresso economico-sociale del settore.

  1. Promozione di imprese agricole efficienti.
  2. Organizzazione economica dei coltivatori in strutture cooperative, consortili e associative.
  3. Qualificazione imprenditoriale e professionale dei coltivatori.
  4. Sviluppo tecnico ed economico delle aziende agricole.
  5. Inserimento qualificato dell’agricoltura italiana tra quelle più moderne dell’Unione Europea.
  6. Difesa delle condizioni ambientali ed ecologiche a tutela degli operatori agricoli e del consumatore.

L’UCI svolge inoltre attività finalizzate a:

  • Promuovere e coordinare le iniziative delle proprie strutture decentrate.
  • Rappresentare coltivatori e imprenditori agricoli nei vari organismi nazionali e territoriali.
  • Promuovere cooperative, consorzi e associazioni di produttori.
  • Organizzare corsi di formazione, qualificazione e riqualificazione professionale.
  • Promuovere patronato, assistenza sociale, servizi di consulenza e assistenza tecnica, amministrativa, legale e tributaria.
  • Sviluppare iniziative di sostegno sociale, volontariato e studio progettuale.

Titolo 2

Soci

Articolo 4 – Soci

Possono essere soci ordinari dell’UCI coltivatori, titolari di imprese agricole, piccoli coltivatori, compartecipanti familiari, piccoli coloni, tecnici, studiosi, esperti del settore agricolo e altri soggetti professionali operanti in ambiti collegati al mondo agricolo.

Possono inoltre aderire organizzazioni economiche di produttori, cooperative, consorzi, associazioni e organismi rappresentativi degli interessi economici e sociali degli operatori agricoli, purché compatibili con le finalità dell’UCI.

Sono previsti anche soci sostenitori, cioè cittadini che, pur non partecipando direttamente alla vita istituzionale dell’organizzazione, ne condividono obiettivi e azioni sindacali.

Articolo 5 – Ammissione dei soci

Le persone fisiche devono presentare domanda di ammissione con indicazione dei requisiti professionali; per organismi e associazioni è richiesta anche la documentazione costitutiva e la delibera di adesione.

Articolo 6 – Diritti dei soci

I soci ordinari hanno diritto a concorrere alla formazione delle decisioni del sindacato, a manifestare liberamente il proprio pensiero e ad usufruire della tutela e dei servizi organizzati dall’UCI e dalle strutture collegate.

Articolo 7 – Doveri dei soci

I soci partecipano alla vita democratica dell’organizzazione, contribuiscono al suo finanziamento con le quote associative e si attengono alle norme dello Statuto e alle disposizioni deliberate dagli organi competenti.

Articolo 8 – Sospensione, cessazione, radiazione, decadenza

Cessa di far parte dell’UCI chi presenta dimissioni, non rinnova la tessera annuale, risulta moroso o compie atti che arrecano danno all’immagine o all’organizzazione.

Articolo 9 – Votazioni

Le votazioni relative a organismi e persone avvengono a maggioranza; per le persone possono svolgersi a scrutinio segreto se richiesto dalla maggioranza prevista.

Articolo 10 – Democrazia sindacale

La vita democratica dell’UCI si fonda sulla partecipazione dei soci, sull’uso di regole certe per la formazione delle decisioni, sulla periodicità delle riunioni, sul diritto di dissenso, sulla tutela delle minoranze e sullo svolgimento periodico dei congressi.

Titolo 3

Organi

Articolo 11 – Organi nazionali dell'UCI

Gli organi nazionali dell’UCI sono:

  • Il Congresso Nazionale.
  • Il Presidente Nazionale.
  • Il Consiglio Nazionale.
  • Il Comitato Esecutivo.
  • Il Consiglio di Presidenza.
  • Il Collegio dei Revisori dei Conti.
  • Il Collegio dei Probiviri.
  • La Consulta Sociale.
  • La Consulta Economica.

Articolo 12 – Congresso Nazionale

È il massimo organo deliberante dell’UCI; si svolge in via ordinaria ogni quattro anni e definisce gli orientamenti generali dell’attività dell’organizzazione.

Articolo 13 – Consiglio Nazionale

È il massimo organo deliberante tra un Congresso e l’altro, dirige l’attività dell’Unione e attua gli indirizzi generali formulati dal Congresso.

Articolo 14 – Comitato Esecutivo Nazionale

È l’organo che dà attuazione agli indirizzi politici e organizzativi decisi dal Consiglio Nazionale.

Articolo 15 – Consiglio di Presidenza

Attua i compiti e le deleghe previste dallo Statuto e può assumere provvedimenti urgenti da sottoporre a ratifica.

Articolo 16 – Presidente

Ha la rappresentanza legale dell’UCI, convoca e presiede gli organi principali e sovrintende al buon funzionamento dell’Unione.

Articoli 17-26

Lo Statuto disciplina inoltre Vice Presidenti, Amministratore, Collegio dei Revisori dei Conti, Collegio dei Probiviri, Consulta Sociale, Consulta Economica, decadenze, cooptazione, incompatibilità e organi di stampa.

Titolo 4

Altri organismi

Lo Statuto individua come organismi collaterali dell’UCI, tra gli altri, l’E.N.A.C., l’A.G.A.M., l’A.N.A.P.I.A., l’U.N.A.A.T., l’U.Na.P., CAF UCI srl, CAA UCI srl, C.E.P.I.-UCI, ITALY CIBUS srl, SVILUPPO QUALITÀ srl, UCI ADVICES BROKER srl e UCI MEDIAZIONE srl.

Tali organismi operano nei campi dell’assistenza al cittadino, della formazione, dell’agriturismo, della tutela pensionistica, dell’assistenza fiscale e agricola, dei servizi, della valorizzazione agroalimentare e della mediazione.

Titolo 5

Strutture e organizzazione territoriale

Articolo 42 – Strutture periferiche

L’UCI si articola in organismi regionali, provinciali e territoriali; le strutture locali hanno propri organi e rappresentanti secondo quanto previsto dallo Statuto.

Articolo 43 – Autonomia giuridica, amministrativa e patrimoniale

Le strutture dell’Unione ai vari livelli sono giuridicamente e amministrativamente autonome e non rispondono delle obbligazioni assunte da altre strutture o dall’UCI nazionale.

Articolo 44 – Organizzazione provinciale

La struttura provinciale e zonale deve costituirsi autonomamente con piena responsabilità giuridica, amministrativa, finanziaria e contabile.

Articolo 45 – Congresso Provinciale

Il Congresso Provinciale si svolge ordinariamente ogni quattro anni e discute i problemi agricoli della provincia nel quadro della politica agricola dell’Unione a livello nazionale, regionale e comunitario.